Statuto

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

L’Associazione culturale “Cantori di San Giovanni” è stata costituita in data 8 marzo 2002 col nome “Coro del Duomo di Firenze” quale diretta e ininterrotta continuazione del Coro del Duomo di Firenze fondato nel 1968. L’atto costitutivo è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Firenze il 2 ottobre 2002 al n. 4751 serie 3A. L’Assemblea Straordinaria tenutasi il 1° ottobre 2018, ricorrendo cinquant’anni dall’inizio delle attività del Coro, ha deliberato la modificazione del nome in “Cantori di San Giovanni”.

L’assemblea straordinaria tenutasi in data 5 luglio 2019 ha deliberato di far evolvere l’Associazione ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche nella “Cantori di San Giovanni APS”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze, all’indirizzo risultante dall’Amministrazione competente.
Il trasferimento della sede sociale e della sede legale può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifiche allo Statuto.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale.
L’Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

  • Ricerca, sperimenta, produce e diffonde la musica con riferimento al patrimonio culturale locale, toscano, italiano ed internazionale, con specifica attenzione al repertorio della musica “sacra”.
  • Partecipa con musica e canti corali a solenni celebrazioni liturgiche dove ne sia stata richiesta la partecipazione e sia stata verificata la disponibilità dei componenti del coro.
  • Organizza e gestisce attività culturali d’interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore). In particolare:
    • Diffonde la cultura musicale, con focalizzazione caratterizzante sulla musica “sacra”.
    • Amplia la conoscenza della cultura musicale, letteraria e artistica in generale, realizzando contatti e relazioni con persone fisiche, giuridiche, enti e associazioni.
    • Allarga gli orizzonti didattici in campo musicale di educatori, insegnanti e operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura musicale e artistica come un bene per la persona e un valore sociale.
  • Organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore). In particolare:
    • Organizza convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti, lezioni-concerto, corsi di musica per giovani e adulti, visite guidate a musei e mostre.
    • Si propone come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome d’interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale dell’educazione permanente, con particolare attenzione ai giovani.
  • Realizza interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, esplorando collezioni e archivi musicali con l’obiettivo principale di riproporre composizioni di autori fiorentini o che hanno operato a Firenze.
  • Organizza e gestisce attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore).

L’attività di studio e perfezionamento del canto polifonico è svolta principalmente mediante il gruppo corale denominato anch’esso “Cantori di San Giovanni”.

Nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili delle persone.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’anno sociale, invece, è allineato con la normale attività operativa, la quale inizia abitualmente verso la metà del mese di settembre, concludendosi di norma entro la metà del mese di luglio.

ART. 3
(Numero e tipologie degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo precedente.

Gli Associati sono: fondatori, ordinari, cantori, collaboratori, onorari.

  • Sono Associati fondatori quelli che sono intervenuti all’Assemblea costitutiva. I fondatori ancora aderenti all’Associazione hanno il compito di controllare che l’attività associativa sia conforme allo spirito costituente e allo scopo statutario dell’Associazione stessa. Potranno essere chiamati ad esprimersi in caso di difficoltà interpretative dello Statuto. Gli stessi potranno fornire il loro parere non vincolante su tutte le problematiche che si presentano nella gestione dell’Associazione.
  • Sono Associati ordinari coloro che partecipano alle attività dell’Associazione o comunque le sostengono.
  • Sono Associati cantori coloro che, dopo aver richiesto l’inserimento nell’organico del coro come coristi e dopo aver superato il periodo di prova prescritto, sono ammessi a farne parte.
  • Sono Associati collaboratori coloro che offrono la propria collaborazione soprattutto nelle attività prettamente musicali del coro.
  • Sono Associati onorari coloro che abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse generale dell’Associazione dichiarando di condividerne le finalità.

ART. 4
(Ammissione Associati)

Per l’ammissione all’Associazione è necessario che gli aspiranti associati rivolgano domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività del gruppo ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, si dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

È compito del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell’Assemblea, deliberare, secondo criteri non discriminatori, l’ammissione come associato, entro sessanta (60) giorni dal termine del periodo di prova di tre (3) mesi.
È facoltà del Consiglio Direttivo prorogare o diminuire tale periodo di prova.

In caso di non ammissione, motivata dal Consiglio Direttivo, l’interessato potrà presentare ricorso entro trenta (30) giorni all’Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I minori di anni diciotto (18) possono assumere il titolo di associato solo previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5
(Diritti degli associati)

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi eletti purché siano rispettati tutti i principi che salvaguardano l’Associazione da eventuali conflitti d’interesse.

Gli associati hanno il diritto di:

  • Ricevere all’atto dell’ammissione la tessera associativa di validità di un anno sociale.
  • Intervenire con diritto di voto nelle assemblee.
  • Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.
  • Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
  • Concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività.
  • Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento.
  • Frequentare i locali dell’associazione.
  • Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione.
  • Usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione.
  • Essere rimborsati dalle spese per conto dell’Associazione effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6
(Obblighi degli associati)

Tutti gli associati sono tenuti a partecipare alla vita associativa. In particolare hanno l’obbligo di:

  • Rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi associativi.
  • Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
  • Versare la quota associativa annuale e gli altri eventuali contributi secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 7
(Scioglimento del rapporto associativo)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può sempre recedere dall’associazione nel corso dell’anno sociale dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
La dichiarazione di recesso ha effetto immediato ma non comporta la restituzione di alcuna parte della quota annuale d’adesione versata.
S’intende come recesso anche il mancato rinnovo dell’adesione con il versamento della quota annuale d’iscrizione entro il mese di settembre di ogni anno sociale.

Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

  1. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi.
  2. Quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
  3. Quando, se cantori, non partecipino alle prove di teoria e di pratica per tre (3) mesi consecutivi, senza l’autorizzazione del Maestro Direttore del Coro.
  4. Quando, se associati ordinari o collaboratori, non partecipino alle attività dell’associazione per sei (6) mesi consecutivi, senza l’autorizzazione del Presidente.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica della Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato, anche tramite e-mail. Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro trenta (30) giorni all’Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8
(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea.
  • il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione).
  • il Presidente.
  • l’eventuale Organo di controllo.

ART. 9
(Assemblea)

L’Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli Associati.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e del bilancio preventivo.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

È presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente.
La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite e-mail inviata almeno dieci (10) giorni prima della Assemblea. È ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati, che firmeranno una liberatoria per ricevuta.
La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione.
In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l’Assemblea straordinaria anche in deroga ai dieci (10) giorni previsti, ma con un minimo di preavviso di quarantotto (48) ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell’urgenza.

ART. 10
(Competenze dell’Assemblea)

L’Assemblea ha le seguenti competenze:

  1. Formula le linee sulla cui base il Consiglio dovrà sviluppare i programmi delle attività associative.
  2. Approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo.
  3. Approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio.
  4. Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, degli organi associativi e, se istituito, dell’Organo di controllo.
  5. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
  6. Ratifica l’ammissione degli associati.
  7. Delibera sull’esclusione degli Associati.
  8. Delibera sulle modificazioni dello Statuto.
  9. Approva gli eventuali Regolamenti interni.
  10. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
  11. Revoca il Presidente e il Maestro Direttore del Coro con il voto favorevole della metà più uno degli Associati.
  12.  Nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo.
  13. Delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbali delle assemblee degli Associati, sono comunicate agli associati tramite email entro i dieci (10) giorni che seguono l’Assemblea.

ART. 11
(Quorum dell’Assemblea)

In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega.
In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega.
In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

ART. 12
(Rappresentanza in Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre (3) mesi, nel libro degli associati ed in regola col pagamento della quota annuale.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati.
Le votazioni possono avvenire per scrutinio palese (alzata di mano) o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
Il voto è segreto quando occorre deliberare l’esclusione di associati o sanzioni disciplinari.

ART. 13
(Cariche associative)

Le elezioni alle cariche associative avvengono a scrutinio segreto secondo le modalità specificate nel Regolamento Interno dell’Associazione.
È ammesso il voto per delega come previsto dall’Art. 12.

ART. 14
Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • Far rispettare quanto previsto dallo Statuto.
  • Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
  • Redigere i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea.
  • Avvalersi dei pareri e dei suggerimenti della Commissione Tecnico-Artistica per quanto concerne le attività del Coro.
  • Predisporre i progetti di bilancio di esercizio e preventivo, nonché l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  • Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio.
  • Svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione associativa, compresi gli adempimenti fiscali.
  • Nominare il Segretario e il Tesoriere che – fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5. comma 1. – possono essere scelti tra gli associati, anche al di fuori del Consiglio stesso
  • Nominare i responsabili di tutti gli altri incarichi necessari all’attività dell’Associazione e proporne l’eventuale revoca. In particolare: il Maestro Direttore del Coro “Cantori di San Giovanni”, l’Organista principale del Coro e i membri della Commissione Tecnico-Artistica. Tali nomine e revoche devono essere ratificate dal voto dell’Assemblea.
  • Proporre all’Assemblea la nomina di un eventuale Presidente Onorario.
  • Determinare l’ammontare delle quote associative e le modalità di versamento.
  • Deliberare sulla ammissione dei nuovi Associati.
  • Deliberare sulla esclusione degli Associati.
  • Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati.
  • Redigere il Regolamento Interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regola la vita dell’Associazione. Una volta sfilato, detto Regolamento è sottoposto all’Assemblea perché ne deliberi l’approvazione con le maggioranze ordinarie.
  • Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.
  • Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
  • Promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri compreso tra tre e sette eletti dall’Assemblea, per la durata di tre anni.
I Consiglieri sono eletti tra le persone fisiche associate: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.
In caso di dimissioni o morte di un Consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei candidati a suo tempo non eletti
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo s’intende decaduto e deve essere rinnovato.

La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno tre volte l’anno per deliberare sugli atti della vita associativa.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Le votazioni, ad eccezione delle questioni concernenti le persone, si fanno a scrutinio palese.

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 5. comma 1. nel caso in cui il Consiglio debba deliberare sulle responsabilità di un Consigliere, quest’ultimo non potrà partecipare alla votazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
Regolamento Interno dettaglia le modalità di svolgimento di queste elezioni.

ART. 15
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Presidente e Vicepresidente sono eletti dall’Assemblea dei Soci, chiamata a sceglierli tra gli eletti nel Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5 comma 1.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria.
È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni, anche in caso di rinuncia o di impedimento sia temporaneo che definitivo.

ART. 16
(Segretario)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva alla sua elezione. Resta in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo. È responsabile della custodia dei libri associativi, di gestione del libro soci e del registro dei volontari, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.
Invia comunicazioni agli associati, soprattutto relative all’organizzazione delle attività associative.
Nel caso in cui il Segretario sia assente o si trovi nell’impossibilità di verbalizzare, il Consiglio Direttivo può conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato.

ART. 17
(Tesoriere)

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva alla sua elezione, cura in generale l’aspetto economico, finanziario e fiscale dell’Associazione, ne gestisce la cassa e detiene i poteri di firma nei c/c bancari e postali unitamente al Presidente.
Redige i bilanci di esercizio.

ART. 18
(Organo di controllo)

L’Organo di Controllo è formato da due (2) persone, anche esterne all’Associazione. Il Consiglio Direttivo identifica i componenti e li propone all’assemblea dei soci per ,approvazione e ratifica.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
La sua durata è pari a quella del Consiglio Direttivo: in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, prima della naturale scadenza, anche i componenti dell’Organo di Controllo decadono automaticamente.
Compito dell’Organo di controllo è quello di visionare il Bilancio di esercizio presentato dal Consiglio Direttivo, di riscontrarne l’esatta formazione e di informare l’Assemblea della corretta tenuta patrimoniale della Associazione.
E’ facoltà dello stesso Organo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso venga a deliberare su problemi contabili e fiscali.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

In caso di superamento dei requisiti previsti dalla Legge, si applica la disciplina di cui all’art. 30 del Codice del terzo settore.

ART. 19
(Maestro Direttore del Coro)

Il Maestro del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo e la sua nomina è ratificata dall’assemblea. il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso.
Egli ha la titolarità delle scelte artistiche, assecondando ove possibile, eventuali proposte fatte dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
Il Maestro del Coro esprime per scritto il proprio parere sulla richiesta di ammissione degli Associati ordinari che desiderano diventare cantori.
Il Maestro del Coro definisce l’organico del coro per le esecuzioni.
È sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo di approvare la nomina di alcuni collaboratori musicali anche all’interno del coro che affianchino la preparazione sia del repertorio che dei cantori.
È facoltà del Maestro del Coro di chiedere al Consiglio Direttivo l’inserimento di elementi estranei all’Associazione da utilizzare in qualità di musicisti per eventi specifici. In caso di approvazione egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome dell’Associazione stessa. Se l’inserimento comporta una spesa, questa dev’essere senz’altro approvata dal Consiglio Direttivo.

ART. 20
(Commissione Tecnico-Artistica)

La Commissione Tecnico-Artistica è strumento consultivo del Consiglio Direttivo con competenze sulle questioni tecnico-musicali riguardo alle quali può essere chiamata ad esprimere specifici pareri dagli organi deliberanti.
La Commissione:

  • è nominata dal Consiglio Direttivo entro trenta (30) giorni dalla propria elezione;
  • è composta da tre membri;
  • resta in carica per il medesimo triennio.

I pareri della Commissione sono espressi o in foglio scritto da conservare agli atti, o inseriti sul verbale degli organi deliberanti relativamente all’eventuale questione sottoposta.
La Commissione ha la responsabilità tecnica delle scelte musicali e degli interventi pubblici del Coro “Cantori di San Giovanni”. A tal riguardo propone al Consiglio Direttivo il repertorio da porre allo studio.
La Commissione Artistica cura altresì la formazione artistica dei singoli Soci coristi e del Coro nel suo complesso, assicurando il livello di preparazione necessario per l’esecuzione del repertorio stabilito e per la migliore riuscita degli impegni esterni assunti.

ART. 21
(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per [o svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 21, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà reinvestito nell’esercizio successivo e [e eventuali perdite saranno parimenti riportate all’annualità successiva.

ART. 23
(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

  • Quote e contributi degli associati.
  • Erogazioni liberali degli associati e di terzi.
  • Eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati.
  • Contributi di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari.
  • Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
  • Proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi resi agli associati e a terzi, svolte in maniera comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
  • Donazioni e lasciti testamentari.
  • Rendite patrimoniali.
  • Proventi da attività di raccolta fondi
  • Proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 24
(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato a maggioranza dalla Assemblea entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno a cui si riferisce.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

ART. 25
(Libri)

L’associazione deve tenere, a cura del Segretario, i seguenti libri:

  • Libro degli associati.
  • Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se previsto, tenuto a cura dello stesso organo.
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 26
(Assicurazione)

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.

ART. 27
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
Sono volontari i soci Cantori e Collaboratori.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 28
(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 29
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L’Associazione può essere sciolta qualora si verifichino circostanze eccezionali che rendano assolutamente impossibile il suo funzionamento.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo deve convocare un’Assemblea straordinaria. Le deliberazioni necessarie alle decisioni di scioglimento per essere valide devono ricevere il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, determinandone gli eventuali compensi.

ART. 30
(Tutela denominazione Associazione)

La denominazione dell’associazione “Cantori di San Giovanni APS” è di proprietà della Assemblea.

ART. 31
(Abrogazione)

Il presente Statuto abroga i precedenti statuti.

ART. 32
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.